1. Per l'attuazione degli interventi di propria competenza adottati per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 3, della presente legge, le regioni e gli enti locali si avvalgono delle risorse ad essi assegnate nell'ambito della ripartizione annuale del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di competenza dello Stato previsti dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione